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Sez. 4, Sentenza n. 7612 del 22/04/1982 Ud. (dep. 04/08/1982) Rv. 154866 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI OPERE PROVVISIONALI - SORVEGLIANZA ED ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA - MANCATA NOMINA DI PREPOSTO DA PARTE DELLO APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154866-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI OPERE PROVVISIONALI - SORVEGLIANZA ED ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA - MANCATA NOMINA DI PREPOSTO DA PARTE DELLO APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE - SUSSISTENZA.*

L'imprenditore, che non si avvalga della facoltà di nominare un preposto, avente la necessaria qualifica e capacità tecnica, ai fini della sorveglianza nelle operazioni di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, è egli stesso tenuto a tale compito, quale principale destinatario delle norme antinfortunistiche ed è responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza. (V mass n 147273; (V mass n 147271; (Conf mass n 149570 ed ivi citate; (Conf mass n 148250).*

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)