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Sez. 1, Sentenza n. 2640 del 07/12/1995 Ud. (dep. 11/03/1996) Rv. 204359 - 01

Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Territorialità - In genere | Reati commessi nel territorio dello Stato - Individuazione - Criteri - Applicazione in tema di conferimento, nello Stato, di mandato ad uccidere.
Stato
decisa il 1995-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204359-01

Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Territorialità - In genere

La regola posta dal secondo comma dell'art. 6 cod. pen., secondo la quale, in applicazione del principio della territorialità della legge penale, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, va intesa nel senso che il reato si considera commesso in Italia anche quando sia stato posto in essere anche uno solo degli atti del processo criminoso essenziali per la configurabilità del reato medesimo; nel novero di tali atti, considerati sotto l'aspetto naturalistico, vale a dire come frammenti di un'azione più ampia preordinata al raggiungimento di un determinato obiettivo, rientra pertanto il conferimento di un mandato ad uccidere, accettato dal mandatario, direttamente o per interposta persona, in quanto costituente il momento iniziale della condotta produttiva dell'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)