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Sez. 4, Sentenza n. 7204 del 22/05/1997 Ud. (dep. 23/07/1997) Rv. 208534 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Reati commessi nel territorio dello Stato - Individuazione - Criteri -Traffico internazionale di stupefacenti - Accordo e apprestamento dei mezzi per l'importazione in Italia - Giurisdizione italiana - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208534-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE

Per l'applicabilità del principio di territorialità, di cui all'art. 6 cod. pen., è sufficiente che in Italia sia avvenuta una parte dell'azione anche piccola, purché preordinata -secondo una valutazione "ex post"- al raggiungimento dell'obiettivo delittuoso. Ne consegue che, in tema di traffico internazionale di stupefacenti, se l'accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi occorrenti all'importazione e all'occultamento della droga, realizzati in Italia, appaiono preordinati all'acquisto e alla detenzione della stessa, poi effettivamente consumati all'estero, il reato deve ritenersi commesso in Italia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)