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Sez. L, Sentenza n. 6422 del 03/11/1986 (Rv. 448604 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO - SUCCESSIVA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'UNICITÀ DEI VARI RAPPORTI - DURATA DELL'INTERVALLO DI TEMPO TRA L'ULTIMO CONTRATTO A TERMINE RISCONTRATO ILLEGITTIMO E L'INIZIO DEL NUOVO RAPPORTO - RILEVANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448604-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO - SUCCESSIVA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'UNICITÀ DEI VARI RAPPORTI - DURATA DELL'INTERVALLO DI TEMPO TRA L'ULTIMO CONTRATTO A TERMINE RISCONTRATO ILLEGITTIMO E L'INIZIO DEL NUOVO RAPPORTO - RILEVANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

Ove il lavoratore subordinato abbia prestato servizio con contratti a tempo determinato, reiterati in successione temporale, ed infine, dopo l'ultimo di questi, sia stato assunto a tempo indeterminato, il giudice che - adito dal lavoratore per l'accertamento dell'unicità del rapporto di lavoro e della sua natura di rapporto a tempo indeterminato fin dall'inizio - accerti la nullità dell'apposizione del termine ai contratti suddetti deve comunque verificare se la durata dell'intervallo di tempo tra l'ultimo contratto a termine, in particolare, e l'inizio del rapporto a tempo indeterminato non sia tale da implicare - concorrendo anche altre circostanze, quali la mancata offerta da parte del lavoratore della sua prestazione - la risoluzione consensuale del rapporto originario ancorché seguito nel tempo da un nuovo e distinto rapporto che non può più essere saldato al primo nonostante l'accertata natura di rapporto a tempo indeterminato di entrambi. (nella specie il giudice del merito - dopo aver accertato la illegittimità dell'apposizione del termine ai singoli contratti di lavoro a tempo determinato - aveva ritenuto che un intervallo di dieci mesi tra l'ultimo contratto a termine e l'assunzione a tempo indeterminato, unitamente alla mancata offerta da parte del dipendente della sua prestazione lavorativa, implicasse la risoluzione consensuale dell'originario rapporto e quindi aveva respinto la domanda del lavoratore di riconoscimento di una anzianità di servizio comprensiva dei periodi di lavoro formalmente a termine; la S.C., nel confermare tale pronuncia, ha enunciato il principio di diritto sopra riportato). (V 667/85, mass n 438872; (V 1646/83, mass n 426486).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)