Sez. L, Sentenza n. 2463 del 23/05/1989 (Rv. 462833 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO SUCCESSIVA A UNA PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA NULLITÀ DELLA OPPOSIZIONE DEI VARI TERMINI - DURATA DELL'INTERVALLO TEMPORALE TRA LA FINE DELL'ULTIMO CONTRATTO A TERMINE E L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO - RILEVANZA - FUNZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO SUCCESSIVA A UNA PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA NULLITÀ DELLA OPPOSIZIONE DEI VARI TERMINI - DURATA DELL'INTERVALLO TEMPORALE TRA LA FINE DELL'ULTIMO CONTRATTO A TERMINE E L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO - RILEVANZA - FUNZIONE.*
Ove il lavoratore subordinato abbia prestato servizio con reiterati contratti a tempo determinato ed infine, dopo l'ultimo di questi, sia stato assunto a tempo indeterminato, il giudice, che, adito dal lavoratore per il riconoscimento dell'unicità del rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dalla prima assunzione, accerti la nullità dell'apposizione del termine ai contratti suddetti, è tenuto - sebbene l'illegittima apposizione del termine non sia equiparabile ad un'intimazione di licenziamento e non comporti quindi la necessità d'impugnativa entro il termine di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 - a verificare se la durata dello intervallo temporale fra la fine dell'ultimo contratto a termine e l'assunzione a tempo indeterminato non sia tale da implicare, nel concorso anche di altre circostanze (quali la mancata offerta da parte del lavoratore della sua prestazione), la risoluzione consensuale del rapporto a tempo indeterminato - con decorrenza dall'inizio del primo dei vari contratti - derivante dalla illegittimità dei termini apposti, restando esclusa, ove detta verifica dia esito positivo, la possibilità di saldare tale rapporto a quello a tempo indeterminato da ultimo (anche formalmente) stipulato. (V 2351/87, mass n 451540; (V 2294/86, mass n 445428; (Conf 6422/86, mass n 448604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)