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Sez. 2, Sentenza n. 722 del 06/02/1989 (Rv. 461763 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - TUTELA - TUTORE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - IMPUGNAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461763-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - TUTELA - TUTORE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - IMPUGNAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'autorizzazione del giudice tutelare è richiesta a norma dell'art. 374, n. 5, cod. civ. nell'ipotesi in cui il rappresentante legale intenda rendersi attore, per far valere in giudizio una pretesa ricollegabile alla sfera patrimoniale dell'incapace, e non già per la diversa ipotesi in cui il rappresentante stesso debba resistere all'altrui iniziativa giudiziaria, in vista della conservazione degli interessi del rappresentato, in questa seconda ipotesi, egli ben può, senza autorizzazione, proporre le eventuali impugnazioni, le quali costituiscono fasi di un unico ed unitario procedimento e non comportano il promovimento di un autonomo giudizio bensì hanno lo scopo di conseguire la rimozione di provvedimenti sfavorevoli per l'incapace. (Conf 2774/72, mass n 360462; (Conf 591/68, mass n 331719).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)