Sez. 2, Sentenza n. 591 del 21/02/1968 (Rv. 331719 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - TUTELA - TUTORE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - PROMOVIMENTO DI GIUDIZI - NOZIONE - RESISTENZA ALLE AZIONI DA ALTRI PROMOSSE - IMPUGNAZIONI - AUTORIZZAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - TUTELA - TUTORE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - PROMOVIMENTO DI GIUDIZI - NOZIONE - RESISTENZA ALLE AZIONI DA ALTRI PROMOSSE - IMPUGNAZIONI - AUTORIZZAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'espressione promuovere giudizi di cui all'art. 374, n.5, cod.civ. nonche alla parallela norma del secondo comma dell'art.320 dello stesso codice riflette l'ipotesi in cui il rappresentante legale intenda rendersi attore, per far valere in giudizio una pretesa ricollegabile alla sfera patrimoniale dell'incapace, e non gia la diversa ipotesi in cui il rappresentante stesso debba resistere all'altrui iniziativa giudiziaria, in vista della mera conservazione degli interessi del rappresentato. In questa seconda ipotesi, egli ben puo, senza autorizzazione, proporre le eventuali impugnazioni, le quali costituiscono fasi di un unico ed unitario procedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)