Sez. 2, Sentenza n. 18652 del 09/06/2026 (Rv. 678281-02)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Pluralità di beni - Alienazione di un singolo bene pro quota - Efficacia obbligatoria - Conseguenze.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
Con riguardo alla comunione "pro indiviso", l'alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto determina l'ingresso dell'acquirente nella comunione soltanto nel caso in cui l'alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con la conseguenza che, in tale caso, l'acquirente, quale successore a titolo particolare dell'alienante, è legittimato a domandare lo scioglimento della comunione a norma dell'art. 1111 c.c. nell'assunta qualità di partecipante; qualora, invece, il comproprietario disponga di un singolo bene, o di una frazione di esso, tra quelli compresi nella comunione, l'alienazione ha efficacia non reale, bensì solo obbligatoria, con la conseguenza che della comunione continua a far parte il disponente, il quale resta pertanto titolare della azione di cui all'art. 1111 c.c., potendo l'avente causa soltanto avvalersi dei diritti accordatigli dall'art. 1113 c.c..
Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)