Sez. L, Sentenza n. 7099 del 23/06/1995 (Rv. 493041 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE | Diritto ai ratei liquidati e non riscossi - Prescrizione quinquennale - Credito per i ratei scaduti ma non ancora liquidati - Prescrizione decennale - Domanda amministrativa - Effetto interruttivo - Termine decennale ex art. 47, secondo comma, d.P.R. n. 639 del 1970 - Natura decadenziale - Sospensione o interruzione - Inammissibilità Scadenza - Effetti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE
In tema di prestazioni previdenziali, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935n. 1827 riguarda il credito per i ratei liquidati e non riscossi, e non già il credito per i ratei scaduti ma non ancora liquidati, il quale, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Corte Cost. 25 maggio 1989 n. 283), può estinguersi solo per effetto del decorso dell'ordinario termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., suscettibile di interruzione per la presentazione della domanda amministrativa; su un piano diverso e indipendente, rispetto alla prescrizione del diritto, opera il termine decennale dall'esaurimento della fase amministrativa, previsto per la proposizione della domanda giudiziale dall'art. 47, secondo comma, d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, atteso che esso, di natura decadenziale, e quindi sottratto a possibilità di sospensione o interruzione, non implica, con il suo inutile decorso, la perenzione delle posizioni sostanziali, ma incide esclusivamente sulla fase di attuazione, determinando la caducazione della istanza amministrativa, con la conseguenza che l'assicurato può esperire l'azione giudiziaria solo previa nuova presentazione di tale istanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)