Sez. 1, Sentenza n. 154 del 10/01/1998 (Rv. 511422 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Nullità dell'atto di riassunzione nel giudizio di primo grado - Deduzione in appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito previa richiesta delle parti in tal senso - Ammissione delle attività omesse a causa della nullità - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Nell'ipotesi di irrituale prosecuzione del giudizio di primo grado per nullità dell'atto di riassunzione, il giudice d'appello dinnanzi al quale tale nullità sia stata dedotta non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve decidere nel merito, sempre che vi sia stata richiesta in tal senso, previa ammissione della parte al compimento delle attività che le erano state impedite dalla nullità consumata in suo danno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)