Sez. 1, Sentenza n. 6879 del 03/07/1999 (Rv. 528260 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Nullità non sanata della citazione di primo grado - Deduzione in appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Richiesta di decisione nel merito - Ammissione delle attività omesse a causa della nullità - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 354 cod. proc. civ. in cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado, la nullità di detto giudizio irritualmente proseguito nella contumacia del convenuto impone al giudice di appello di decidere il merito della causa previa rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado ed ammissione del convenuto al compimento delle attività che gli erano state impedite in conseguenza della nullità (Nella specie la sentenza di primo grado aveva deciso la causa nel merito, nella contumacia del convenuto, nonostante con l'atto di citazione fosse stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello legale. Il giudice d'appello aveva dichiarato la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, escludendo sia di poter rimettere la causa al primo giudice, sia di poterla trattenere per la decisione nel merito. La S.C. ha annullato la sentenza impugnata, enunciando il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)