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Sez. 1, Ordinanza n. 344 del 07/02/1979 Cc. (dep. 10/03/1979) Rv. 141346 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVE MALATTIA DELL'IMPUTATO - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - IMPOSSIBILITA DI RICOVERO IN LUOGHI ESTERNI DI CURA CON SERVIZIO DI PIANTONAMENTO.*
Stato
decisa il 1979-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141346-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVE MALATTIA DELL'IMPUTATO - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - IMPOSSIBILITA DI RICOVERO IN LUOGHI ESTERNI DI CURA CON SERVIZIO DI PIANTONAMENTO.*

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art 1 legge 22 maggio 1975, n 152, il provvedimento di concessione della liberta provvisoria deve contenere adeguata motivazione relativamente sia alla particolare gravita delle condizioni di salute dell'imputato sia all'impossibilita di prestare le cure necessarie, nel perdurare del regime detentivo. Quest'ultimo elemento va valutato avendo presente l'art 11 comma secondo del vigente ordinamento penitenziario (come modificato dall'art 1 legge 12 gennaio 1977, n 1), che consente, durante lo stato di detenzione - anche per custodia preventiva - il ricovero del soggetto in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, con idoneo servizio di piantonamento. Pertanto il giudice chiamato a decidere sulla istanza, deve prendere in considerazione, in alternativa alla concessione della liberta provvisoria la possibilita data dalla norma suindicata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)