Sez. 1, Sentenza n. 4808 del 28/02/2014 (Rv. 630074 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Mancata comunicazione delle operazioni peritali al consulente di parte - Conoscenza delle operazioni da parte del difensore - Nullità del lodo - Esclusione - Ragioni.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI
Nel procedimento arbitrale, ispirato al principio delle libertà delle forme, gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione non espressamente richiamate all'atto del conferimento dell'incarico arbitrale, con il solo limite dell'osservanza delle norme di ordine pubblico, come il principio del contraddittorio. Ne consegue che l'omessa comunicazione al consulente tecnico di parte, già nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio non é causa di nullità, ove il consulente della parte interessata avrebbe potuto essere informato di tali operazioni dal difensore della medesima, regolarmente avvisato.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 816 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)