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Sez. 3, Sentenza n. 2801 del 22/10/1963 (Rv. 264349 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI TUTTI I PARTECIPANTI ALL'ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITA - INTERPOSIZIONE REALE - DUPLICE VENDITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE ORIGINARIO - ESCLUSIONE*
Stato
decisa il 1963-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264349-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI TUTTI I PARTECIPANTI ALL'ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITA - INTERPOSIZIONE REALE - DUPLICE VENDITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE ORIGINARIO - ESCLUSIONE*

Allorquando in un contratto di compravendita si abbia un'interposizione reale, la quale presuppone l'esistenza di una duplice vendita senza che sia configurabile rispetto alla prima un'intesa simulatoria il venditore originario e estraneo ad ogni contestazione che possa insorgere relativamente al secondo rapporto e, pertanto, resta escluso ogni interesse, da parte sua, a partecipare al giudizio in cui tale rapporto sia in discussione mentre se si tratti di simulazione per interposizione fittizia di uno dei soggetti, realizzatasi col fare apparire come acquirente una persona diversa dal vero compratore, mediante un'intesa alla quale ha attivamente concorso anche il venditore, il rapporto e unico rispetto a piu soggettì e cio postula l'indivisibilita dell'accertamento della simulazione nei confronti di tutti e, quindi, anche del venditore, rispetto a cui la vendita abbia avuto completa esecuzione. L'Azione di simulazione relativa tende ad un duplice accertamentò in quanto l'impugnazione e diretta a rimuovere l'apparenza del negozio simulato e a farne dichiarare la giuridica inesistenza, essa ha per oggetto un accertamento negativò mentre, in quanto e volta a fare riconoscere l'esistenza dei requisiti di sostanza e di Forma idonei a costituire un rapporto diverso, essa ha per oggetto un accertamento positivò ma, entrambi codesti accertamenti si ricollegano al fine unico di stabilire la certezza dei rapporti giuridici che costituisce la ragione giustificatrice dell'Azione. Nel caso che all'intesa simulatoria abbiano concorso piu soggetti, la necessita del litisconsorzio sussiste per ciascuno degli accertamenti che sono tra loro connessi, anche nei confronti di colui, che eventualmente riconosca non contesti la situazione sostanziale, com'e disciplinata dall'art 1414 cod civ. (V 1580'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)