Sez. 2, Sentenza n. 2170 del 12/04/1979 (Rv. 398524 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - DEL COMPRATORE - LITISCONSORZIO COL VENDITORE - NECESSITA - INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (GIUDIZIO CONTRO IL COMPRATORE APPARENTE DAGLI EREDI DEL PRETESO ACQUIRENTE REALE).*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - DEL COMPRATORE - LITISCONSORZIO COL VENDITORE - NECESSITA - INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (GIUDIZIO CONTRO IL COMPRATORE APPARENTE DAGLI EREDI DEL PRETESO ACQUIRENTE REALE).*
Nell'ipotesi di giudizio avente per oggetto la domanda di accertamento della simulazione relativa di una compravendita, per interposizione fittizia dell'acquirente, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutte le parti essenziali dell'accordo simulatorio, sicche deve ritenersi che sia inutiliter data la sentenza pronunziata senza la partecipazione al processo del venditore, ancorche la domanda diretta a ottenere la decisione sulla simulazione risulti nel merito infondata. (nella specie, il supremo collegio ha ritenuto il venditore parte necessaria in un giudizio intentato contro il compratore apparente dagli eredi del preteso acquirente reale). (Conf 2801/63, mass n 264349; (Conf 1580/57; (contra 4122/75, mass n 378442; (contra 3989/74, mass n 372573).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)