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Sez. 3, Sentenza n. 3030 del 12/03/1992 (Rv. 476227 - 01)

Procedimento civile - Ufficiale giudiziario, messo comunale e di conciliazione - Responsabilità | Ufficiale giudiziario - Rifiuto di eseguire il pignoramento - Rimedi - Esperibilità immediata dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Esclusione - Controllo del giudice ex art. 60 cod. proc. civ. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato - Richiesta - Ammissibilità - Provvedimento del giudice conclusivo di tale controllo - Impugnazione - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Esperibilità.
Stato
decisa il 1992-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476227-01

Procedimento civile - Ufficiale giudiziario, messo comunale e di conciliazione - Responsabilità

Il rifiuto dell'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento richiesto dal creditore non è atto immediatamente suscettibile del rimedio dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ma può essere sottoposto al controllo del giudice ai sensi dell'art. 60 cod. proc. civ. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato mentre il suddetto rimedio resta eventualmente sperimentabile avverso il provvedimento del giudice conclusivo di tale controllo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 60, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)