Sez. 2, Sentenza n. 3098 del 30/10/1971 (Rv. 354426 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE.*
Nel decidere sulla sussistenza del diritto alla pensione di invalidita, il giudice deve tener conto non soltanto della incidenza delle infermita dell'assicurato sulla sua capacita lavorativa, ma anche e soprattutto della capacita di guadagno, cioe della possibilita concreta, desumibile da fattori soggettivi ed economico-sociali ambientali, di utilizzare in modo proficuo e continuativo le residue energie di lavoro. (V 405'71, mass n 350006).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)