Sez. 3, Sentenza n. 3925 del 05/07/1984 (Rv. 435879 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PREZZO - CORRISPONDENTE AL PREZZO PAGATO EFFETTIVAMENTE DALL'ACQUIRENTE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PREZZO - CORRISPONDENTE AL PREZZO PAGATO EFFETTIVAMENTE DALL'ACQUIRENTE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTO - ESCLUSIONE.*
In tema di prelazione agraria, il coltivatore pretermesso ha diritto di riscattare il fondo alle medesime condizioni dell'acquirente, e cioè allo stesso prezzo da costui effettivamente pagato, senza essere tenuto ad alcuna integrazione per sopravvenuta svalutazione monetaria. (V 4809/79, mass n 401420).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)