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Sez. 3, Sentenza n. 3925 del 05/07/1984 (Rv. 435879 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PREZZO - CORRISPONDENTE AL PREZZO PAGATO EFFETTIVAMENTE DALL'ACQUIRENTE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435879-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PREZZO - CORRISPONDENTE AL PREZZO PAGATO EFFETTIVAMENTE DALL'ACQUIRENTE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTO - ESCLUSIONE.*

In tema di prelazione agraria, il coltivatore pretermesso ha diritto di riscattare il fondo alle medesime condizioni dell'acquirente, e cioè allo stesso prezzo da costui effettivamente pagato, senza essere tenuto ad alcuna integrazione per sopravvenuta svalutazione monetaria. (V 4809/79, mass n 401420).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)