Sez. 3, Sentenza n. 4809 del 19/09/1979 (Rv. 401420 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - PREZZO DA RIMBORSARE ALL'ACQUIRENTE - AUMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO NOMINALISTICO - APPLICABILITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - PREZZO DA RIMBORSARE ALL'ACQUIRENTE - AUMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO NOMINALISTICO - APPLICABILITA.*
A differenza di quanto disposto in via transitoria dalla legge 10 maggio 1976 n 265, che prevede in via eccezionale il riscatto dei fondi di enti pubblici alienati dal primo gennaio 1974 alla sua entrata in vigore, nell'ipotesi in cui sia esercitato il diritto di riscatto, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, il prezzo da rimborsare all'acquirente non va aumentato per la svalutazione monetaria verificatasi dopo la stipulazione dell'atto di compravendita, in quanto il suddetto art 8, in aderenza col sistema generale previsto per i riscatti disciplinati dal codice civile (art 1500 cod civ), stabilisce che al terzo deve essere rimborsato il solo prezzo di acquisto, in relazione al quale opera il principio nominalistico (art 1227 cod civ) applicabile tutte le volte che un soggetto debba liberarsi di un vincolo col pagamento di una somma di denaro in adempimento di un'obbligazione in senso tecnico o di un Onere.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1500, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)