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Sez. 2, Sentenza n. 663 del 28/02/1969 (Rv. 338918 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - RETROATTIVITA DELLA CONDIZIONE - CONDIZIONE SOSPENSIVA - CONDIZIONE RISOLUTIVA - ATTI DI AMMINISTRAZIONE - ATTI DI DISPOSIZIONE - DISCIPLINA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1969-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338918-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - RETROATTIVITA DELLA CONDIZIONE - CONDIZIONE SOSPENSIVA - CONDIZIONE RISOLUTIVA - ATTI DI AMMINISTRAZIONE - ATTI DI DISPOSIZIONE - DISCIPLINA - DIFFERENZA.*

In tema di successione testamentaria l'efficacia retroattiva della condizione comporta che al suo verificarsi gli effetti della disposizione condizionata retroagiscano al tempo della apertura della successione ma, mentre l'istituto sotto condizione risolutiva e considerato come se mai avesse adita l'eredita ed in tal caso cadono tutti i diritti costituiti dall'erede o dal legatario a favore dei terzi senza distinzione fra Atti a titolo oneroso o gratuito diversamente avviene al verificarsi della condizione sospensiva perche l'istituito assume la qualita di erede sin dal tempo della apertura della successione e gli Atti da lui compiuti medio tempore non sono caducati e non possono essere dallo stesso erede, che li ha compiuti, inficiati di nullita o ritenuti a lui non opponibili. Pertanto, mentre gli Atti di amministrazione sono validi in ogni caso, sia che si tratti di condizione risolutiva o sospensiva, gli Atti dispositivi sono invece subordinati nei loro effetti alla condizione medesima nel senso che, ove si tratta di condizione risolutiva, essi sono caducati, mentre permangono validi con l'avverarsi della condizione sospensiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 646, Cod. Civ. art. 1357, Cod. Civ. art. 633

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)