Sez. 6, Sentenza n. 293 del 20/02/1987 Cc. (dep. 27/02/1987) Rv. 175244 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - ESTENSIONE DELLA RICHIESTA DI RIESAME AL TRIBUNALE ANCHE PER I PROVVEDIMENTI EMESSI NELLA FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO O SUL DIBATTIMENTO - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - ESTENSIONE DELLA RICHIESTA DI RIESAME AL TRIBUNALE ANCHE PER I PROVVEDIMENTI EMESSI NELLA FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO O SUL DIBATTIMENTO - ESCLUSIONE.*
La soppressione operata dall'art. 19 della legge 28 luglio 1984 n. 398 della dizione "emessi nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio" nel testo dell'art. 263 bis, primo comma, cod. proc. pen., non deve interpretarsi come estensione della possibilità di richieste di riesame al tribunale anche per i provvedimenti restrittivi emessi nella fase degli Atti preliminari al dibattimento o nel dibattimento stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Legge 28/07/1984 num. 398 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)