Sez. 5, Sentenza n. 1756 del 06/02/2003 (Rv. 560283 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Riscossione coattiva - Disciplina ex art. 67 del d.P.R. n. 43 del 1988 - Notifica di invito al pagamento - Omissione - Conseguenze - Nullità della cartella esattoriale - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE
In tema di riscossione dell'IVA, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, lett. a), del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (applicabile "ratione temporis"), va esclusa la nullità della cartella esattoriale emessa senza previa notifica dell'invito al pagamento, atteso che la norma anzidetta dà esclusivamente risalto alla scadenza del termine di pagamento, rispetto al quale l'invito al pagamento non è funzionalmente imprescindibile. La necessità, ai fini della validità della procedura di riscossione, della notifica dell'invito al pagamento è stata introdotta nell'ordinamento soltanto dall'art. 10, comma secondo, lett. c), del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 (convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425), che ha modificato l'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo l'invito al pagamento in modo specifico come indispensabile atto presupposto dell'iscrizione a ruolo.
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 10, Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)