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Sez. 6, Sentenza n. 20110 del 10/01/2001 Cc. (dep. 17/05/2001) Rv. 219153 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IN GENERE | Controllo della costituzione delle parti - Pubblica accusa rappresentata da vice procuratore onorario in processi diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p. - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219153-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IN GENERE

Non costituisce causa di nullità processuale, non influendo sulla regolare costituzione delle parti, l'attribuzione ai vice procuratori onorari delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti diversi da quelli per i quali è prevista la citazione diretta dell'imputato, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., in quanto l'art. 72 del R.D. n. 12 del 1941, come modificato dall'art. 58 della legge n. 479 del 1999, non contiene un divieto assoluto di utilizzare i vice procuratori onorari nei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen. ma si limita ad indicare un criterio di massima per l'organizzazione degli uffici del PM.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)