Sez. 3, Sentenza n. 2760 del 15/10/1963 (Rv. 264278 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE - COLPA CONCORRENTE DEL DANNEGGIATO - PREVALENZA DELLA COLPA DEL DANNEGGIATO ACCERTATA NEL GIUDIZIO PENALE - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - LIMITI - PROPORZIONE FRA LE COLPE CONCORRENTI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE - COLPA CONCORRENTE DEL DANNEGGIATO - PREVALENZA DELLA COLPA DEL DANNEGGIATO ACCERTATA NEL GIUDIZIO PENALE - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - LIMITI - PROPORZIONE FRA LE COLPE CONCORRENTI.*
A norma dell'art 27 cod proc pen, nel giudizio civile di risarcimento dei danni iniziato o proseguito contro il colpevole e contro il responsabile civile, dopo la sentenza o il decreto di condanna divenuti irrevocabili, la sentenza e il decreto di condanna hanno autorita di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceita e alla responsabilita del condannato e del responsabile civile che abbia partecipato al giudizio penale. La norma e ispirata al principio dell'unita della giurisdizione che e diretta a eliminare ogni possibilita di conflitto di giudicati. Pertanto, al giudice civile che conosca dell'Azione di risarcimento dei danni derivati da un reato e preclusa la facolta di riesaminare, al fine di configurarli diversamente, gli elementi costitutivi del fatto, reato, gia accertati e valutati dal giudice penale. E poiche l'accertamento del rapporto causale rientra nella valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi che compete al giudice penale anche per quel che concerne, nei reati colposi, la graduazione della colpa e, poiche, in caso di colpa concorrente del danneggiato, la valutazione di tali elementi comprende il giudizio sull'influenza della condotta della persona offesa in rapporto alla produzione dell'evento, ove il giudice penale abbia affermato che nella produzione dell'evento dannoso sia stata prevalente la colpa della vittima, tale giudizio ha effetto vincolante nel successivo giudizio civile riguardante la liquidazione dei danni. La valutazione della colpa dell'autore del reato e della colpa del danneggiato, in Sede penale, e fatta, con effetto limitato alla proporzionale commisurazione della pena. Alla base di tale valutazione vengono posti gli elementi costitutivi della responsabilita dell'autore, per cui una nuova rielaborazione di tali elementi se in Sede civile puo essere consentita in modo complementare al giudicato penale, non puo essere consentita in senso contrario allo stesso senza violazione del principio dell'art 27 cod proc pen. in modo complementare al giudicato penale la graduazione delle colpe concorrenti del responsabile e dell'offeso deve essere fatta dal giudice civile nel giudizio di risarcimento dei danni, allorche il giudice penale, pur affermando la colpa prevalente della vittima nella produzione dell'evento, non abbia tuttavia stabilito alcuna proporzione fra le due colpe concorrenti. In tal caso, il giudizio, che deve essere espresso in Sede civile, costituisce un apprezzamento di fatto che, se logicamente motivato, non e suscettibile di censura in Cassazione, nemmeno sotto il profilo della violazione dell'art 2054 cod civ che, in materia di danni da circolazione di veicoli, stabilisce la presunzione di colpa del conducente del veicolo che ha prodotto il danno. Tale presunzione non puo essere operativa contro il giudicato nascente dalla sentenza penale, a norma dell'art 27 cod proc pen, perche altrimenti si verrebbe a porre, al principio stabilito dal legislatore nell'art 27 cod proc pen, una limitazione arbitraria. In ordine al concorso di colpa della vittima, la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, dal quale sia stato cagionato il danno, opera nel senso che, ai fini dell'affermazione della corrispondente responsabilita, non occorre una specifica dimostrazione affinche la domanda di risarcimento di danni possa trovare accoglimento nei dovuti limiti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)