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Sez. 5, Sentenza n. 31894 del 26/06/2009 Ud. (dep. 04/08/2009) Rv. 244498 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE | Elemento soggettivo - Dolo specifico - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244498-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo, L. fall.) è costituito dal dolo specifico che è ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri. Ne consegue che i pagamenti effettuati in situazione di insolvenza, anche attraverso "datio in solutum" e più specificamente a mezzo di compensazioni, sono consentiti in linea generale dagli art. 1186 cod. civ. e dall'art. 56 L. fall., ma assumono rilievo penalistico se qualificati al fine di favorire, a danno dei creditori, taluni di essi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)