Sez. 2, Sentenza n. 2812 del 09/03/1992 (Rv. 476130 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Soggetto estraneo alle categorie aventi diritto a prelazione - Conclusione con soggetto titolare del diritto di prelazione di un contratto per esercitare in comune tale diritto - Con il connesso obbligo di quest'ultimo di rendere il primo partecipe dell'acquisto - Nullità del contratto - Configurabilità - Forma scelta per conseguire lo scopo - Irrilevanza.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione
L'istituto della prelazione agraria concessa ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari, agli enfiteuti coltivatori diretti, ai sensi delle leggi 25 maggio 1965 n. 590 e 14 agosto 1971 n. 817, persegue lo scopo di favorire, nel generale interesse dello sviluppo dell'agricoltura, la riunione nella stessa persona della qualità di proprietario del fondo e di lavoratore della terra ed ha natura eccezionale, in quanto limitativo del diritto di proprietà in una delle sue fondamentali manifestazioni, la libera disponibilità del bene da parte del proprietario, che comprende la facoltà di venderlo, di cederlo a qualsiasi titolo e di alienarlo a chi voglia alle condizioni concordate purché lecite. Ne segue che ove un soggetto estraneo alla categoria di cui all'art. 1 della legge citata convenga con un altro che sia invece titolare del diritto di prelazione agraria di esercitare in comune tale diritto, con il connesso obbligo del secondo di renderlo partecipe dell'acquisto, il contratto in tal senso concluso è nullo perché stipulato in frode alla legge e a nulla rileva la forma scelta per conseguire l'illecito obbiettivo (patto di rivendita o diretta, e dissimulata, partecipazione all'acquisto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 1, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)