Sez. 3, Sentenza n. 10586 del 10/12/1994 (Rv. 489129 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Prelazione spettante all'affittuario coltivatore diretto ex art. 8 legge n.590 del 1965 - Proprietario - Diritto di decidere se vendere il fondo e di pattuire le condizioni della vendita - Sussistenza - Clausole che, in caso di esercizio della prelazione, impediscono la concentrazione nella persona dell'affittuario della proprietà del fondo - Invalidità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Il proprietario di un fondo rustico sul quale sia insediato un affittuario coltivatore diretto conserva il diritto di decidere se cedere o meno a terzi il fondo stesso e di pattuire con il promissario acquirente le condizioni che ritiene più convenienti ai suoi interessi, non solo economici, ma anche morali o umanitari, sempreché non venga eluso il diritto di prelazione spettante all'affittuario coltivatore diretto, a norma dell'art. 8 L. n.590/65, come nel caso in cui le parti convengano delle condizioni in frode alla legge e pertanto nulle ai sensi dell'art.1419 cod.civ. che una volta accettate ed osservate dall'affittuario che abbia esercitato il diritto di prelazione, impediscono in linea di fatto il raggiungimento dello scopo della legge di favorire la concentrazione nella persona dell'affittuario della proprietà del fondo sul quale lo stesso esercita l'impresa agricola.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1419, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)