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Sez. L, Sentenza n. 28 del 03/01/2005 (Rv. 578621 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Prepensionamento - Requisiti - Mancata contribuzione - Conseguenze - Danno pensionistico - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-01-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578621-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

In tema di rapporto di lavoro giornalistico, il prepensionamento di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - al pari di qualsiasi altro trattamento anticipato analogo - richiede requisiti contributivi (oltre che anagrafici) più favorevoli per gli assicurati, rispetto a quelli richiesti per l'accesso al trattamento ordinario corrispondente, ma la sua misura non prescinde dai contributi effettivamente versati (o accreditati), in favore del prepensionato. Ne consegue che il prepensionato subisce - in dipendenza della mancata contribuzione - un danno pensionistico (di cui all'art. 2116, secondo comma, cod. civ.) non dissimile da quello subito dai titolari del trattamento ordinario corrispondente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)