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Sez. L, Sentenza n. 1557 del 26/01/2006 (Rv. 587233 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale - Trattamento speciale di prepensionamento previsto dalla legge n. 416 del 1981 - Godimento anche successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 318 del 1996 - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587233-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE

Ai fini del prepensionamento dei giornalisti professionisti, la previgente e più favorevole normativa fissata dall'art. 37 della legge n. 416 del 1981 continua a trovare piena applicazione, anche dopo l'entrata in vigore delle meno favorevoli disposizioni contenute nel d.l. n. 318 del 1996 (convertito in legge n. 402 del 1996), ad esclusivo vantaggio dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese del settore della stampa per le quali sia stata accertata e dichiarata una condizione di eccedenza del personale in accordi antecedenti al 16 aprile 1996 per il numero di unità indicato negli accordi stessi, così come previsto dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 318 citato, integrato dall'art. 9, comma 23 del d.l. n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello e deciso nel merito negli stessi termini della pronuncia di primo grado, dichiarando cioè il diritto del giornalista al ricalcolo dell'anzianità contributiva ai fini del trattamento di pensione con applicazione del disposto di cui all'art. 37, comma primo, lett. B, legge n. 416 del 1981, e conseguentemente anche il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di pensione conteggiato tenendo conto della predetta anzianità, con condanna dell'Istituto di previdenza di categoria a corrispondere le relative differenze).

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37, Legge 29/07/1996 num. 402, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 2 com. 2, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)