Sez. 1 - , Ordinanza n. 21024 del 01/07/2022 (Rv. 665358 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - IN GENERE | Adozione "piena" e adozione "mite" - Distinzione e autonomia dei relativi procedimenti - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - IN GENERE
Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della
medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. Ne consegue che nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44, lett. d), l. cit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione della corte territoriale che aveva dichiarato lo stato di adottabilità e, nel contempo, aveva disposto che si procedesse all'adozione "mite").
Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 315 bis, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)