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Sez. U, Sentenza n. 12 del 21/04/1995 Cc. (dep. 16/06/1995) Rv. 201210 - 01

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale | Art. 305, comma secondo, in tema di proroga della custodia cautelare - Asserito contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201210-01

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. pen. prospettata sul rilievo dell'eccesso di delega in relazione alla direttiva 61.3 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, poiché i principi e i criteri direttivi, proprio per la funzione cui devono adempiere, salvo rare eccezioni, pongono finalità dai confini molto ampi, tali da lasciare al legislatore delegato discrezionalità nella determinazione concreta delle modalità di perseguimento di quelle finalità e, conseguentemente, la violazione dei limiti della delega è ravvisabile solo quando il legislatore delegato si sia posto al dì fuori o in contrasto con i principi ispiratori della direttiva di delega, mentre nella formulazione dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., la soluzione adottata si presenta pienamente corrispondente alla natura e alle finalità dell'istituto regolato dalla predetta direttiva e perfettamente adeguata ai criteri che, in via generale, quella direttiva prevedeva.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Costituzione art. 77, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST., Legge 16/02/1987 num. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)