Sez. 1, Sentenza n. 25234 del 10/06/2002 Cc. (dep. 02/07/2002) Rv. 223014 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Carattere eccezionale della proroga - Ricorrenza simultanea dei requisiti di cui all'art. 305, secondo comma, c.p.p. - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
La proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi del secondo comma dell'art. 305 cod. proc. pen. è istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti (anche in termini di completamento del momento valutativo della fonte di prova) possano essere condotti. L'obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni comporta, quanto all'ultimo degli elementi indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali gli accertamenti devono essere condotti nel permanere della custodia cautelare dell'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)