diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2496 del 28/02/1992 (Rv. 476002 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Morosità del conduttore - Termine per il pagamento dei canoni scaduti (sanatoria) | Applicabilità nel regime ordinario, alle locazioni per uso non abitativo - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476002-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Morosità del conduttore - Termine per il pagamento dei canoni scaduti (sanatoria)

A differenza del regime transitorio delle locazioni urbane disposto dalla legge n. 392 del 1978 (art. 74) nel regime ordinario, in mancanza di un onnicomprensivo richiamo, l'art. 55 della detta legge - senza porsi in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. - consente al conduttore di sanare la morosità dei canoni soltanto con riguardo alle locazioni per uso abitativo indicati dall'art. 5 della stessa legge e non è, quindi, applicabile alle locazioni per uso non abitativo, che sono assoggettate ad una autonoma disciplina alla quale possono essere estese solo le norme sulle locazioni abitative espressamente richiamate, tra le quali non rientra quella del citato articolo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)