Sez. 3, Sentenza n. 4031 del 21/04/1998 (Rv. 514661 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ | Termine di grazia (art. 55 legge 27 luglio 1978 n. 392) - Ambito di applicazione - Locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Inclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ
In tema di concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti previsto dall'art. 55 della legge del 1978 n. 392, la mancanza di espresse limitazioni all'applicabilità di tale norma, nonché di qualsivoglia incompatibilità di ordine logico - concettuale tra la sanatoria della morosità, come da essa regolata, e le locazioni non abitative escludono una interpretazione riduttiva dell'istituto e comportano la sua applicabilità anche con riferimento alla locazione d'immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, stipulato successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)