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Sez. 3, Sentenza n. 3554 del 27/04/1990 (Rv. 466896 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PROVA LIBERATORIA - COMPORTAMENTO DELLA VITTIMA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466896-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PROVA LIBERATORIA - COMPORTAMENTO DELLA VITTIMA - RILEVANZA.*

La responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento d'un pedone, pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa, non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non V'era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. Tale situazione ricorre allorché il pedone compia l'attraversamento della strada immettendovisi così repentinamente da costituire un ostacolo improvviso ed inevitabile si da non consentire al conducente di evitarne l'investimento. (Conf 2379/88, mass n 458161).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)