Sez. 3, Sentenza n. 2379 del 10/03/1988 (Rv. 458161 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PROVA LIBERATORIA - COMPORTAMENTO DELLA VITTIMA - RILEVANZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PROVA LIBERATORIA - COMPORTAMENTO DELLA VITTIMA - RILEVANZA.*
In tema di investimento di pedoni, la prova liberatoria richiesta al conducente del veicolo senza guida di rotaie dal primo comma dell'art. 2054 cod. civ. non deve essere data necessariamente in modo diretto (cioè dimostrando un comportamento conforme alle regole della circolazione stradale ed esente da ogni imprudenza o negligenza), potendo risultare anche dall'accertamento del comportamento della vittima, che sia stato tale da rappresentare il fattore esclusivo dell'evento. (V 179/84, mass n 432434; (Conf 4059/74, mass n 372677).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)