Sez. 5 - , Sentenza n. 30162 del 15/12/2017 (Rv. 646236 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | - Immobili non iscritti in catasto - Dichiarazione di volersi avvalere del sistema di valutazione automatica - Certificato di attribuzione della rendita catastale - Notificazione o comunicazione al contribuente - Necessità - Esclusione - Impugnazione unitamente all'avviso di liquidazione - Ammissibilità - Legittimazione passiva - Ufficio Tecnico Erariale.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
In tema di imposta di registro, qualora il contribuente abbia dichiarato di volersi avvalere del sistema automatico di determinazione della base imponibile previsto dall'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988, conv. in l. n. 154 del 1988, in riferimento ad un immobile non ancora iscritto in catasto, il certificato di attribuzione della rendita catastale non deve essere comunicato o notificato al contribuente, il quale può sempre contestarlo nell'ambito del giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta, evocando in giudizio non già l'Agenzia delle Entrate ma l'Ufficio Tecnico Erariale, al quale spetta la legittimazione passiva in ordine alla controversia riguardante l'atto di classamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)