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Sez. 5, Sentenza n. 7107 del 17/03/2008 (Rv. 602741 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Immobili non iscritti in catasto - Dichiarazione di volersi avvalere del sistema di valutazione automatica - Certificato di attribuzione della rendita catastale - Notificazione o comunicazione al contribuente - Necessità - Esclusione - Impugnazione unitamente all'avviso di liquidazione - Ammissibilità - Legittimazione passiva - Ufficio Tecnico Erariale.
Stato
decisa il 2008-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602741-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

In tema di imposta di registro, qualora il contribuente abbia dichiarato di volersi avvalere del sistema automatico di determinazione della base imponibile previsto dall'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154, in riferimento ad un immobile non ancora iscritto in catasto, il certificato di attribuzione della rendita catastale non dev'essere comunicato o notificato al contribuente, il quale può sempre contestarlo nell'ambito del giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta, evocando in giudizio non già l'Agenzia delle Entrate, ma l'Ufficio Tecnico Erariale, al quale spetta la legittimazione passiva in ordine alla controversia riguardante l'atto di classamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 art. 12, Decreto Legge 14/03/1988 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)