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Sez. 1, Sentenza n. 7154 del 06/07/1990 (Rv. 468174 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - INDENNITÀ DI TRASFERTA IN FAVORE DI UFFICIALE GIUDIZIARIO - TASSABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468174-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - INDENNITÀ DI TRASFERTA IN FAVORE DI UFFICIALE GIUDIZIARIO - TASSABILITÀ - LIMITI.*

L'indennità di trasferta prevista dall'art. 133 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, a favore dell'ufficiale giudiziario per gli Atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha Sede, non consiste per intero in un rimborso spese, ma è una indennità di tipo retributivo, comprensiva anche di tale rimborso. Pertanto, essa è tassabile ai fini dell'IRPEF, ai sensi del terzo comma dell'art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, per la parte che eccede quella - presuntivamente stabilita dal legislatore nella stessa disposizione - da considerarsi rimborso spese. (V 4552/79, mass n 401055).*

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)