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Sez. 1, Sentenza n. 14674 del 29/12/1999 (Rv. 532583 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di trasferta dovuta agli ufficiali giudiziari - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio sede del loro ufficio - Ex art. 133 del d.P.R. n. 1229 del 1959 - Natura di rimborso spese - Esclusione - Natura retributiva - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Assoggettabilità a tassazione I.R.P.E.F. ex quarto comma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Soggezione anche alla tassa del dieci per cento ex art. 154 del d.P.R. n. 1229 - Conseguente doppia imposizione - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1999-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532583-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

L'indennità di trasferta prevista dall'art. 133 del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, a favore dell'ufficiale giudiziario, per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio ha sede non ha natura di rimborso di spesa, ma ha natura retributiva, desumendosi tale natura da una serie di circostanze che non si conciliano con la logica del rimborso di spesa, evidenziando, invece, la sua connotazione come compenso onnicomprensivo, e precisamente, dalla circostanza che la legge fissa determinati importi indipendentemente dalla distanza percorsa dall'ufficiale giudiziario, dalla circostanza che è prevista una maggiorazione per l'ipotesi di richieste urgenti, dalla circostanza che sono previste più indennità a fronte di una spesa verosimilmente unica, quando l'ufficiale giudiziario debba compiere nella stessa località e con lo stesso viaggio più atti del suo ufficio, richiesti dalla stessa persona, ma nell'interesse di persone diverse, nonché dal fatto che, ai sensi dell'art. 154 del d.P.R. n. 1229, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato una tassa del dieci per cento sull'indennità di trasferta. Ne consegue che la suddetta indennità di trasferta deve essere assoggettata ad I.R.P.E.F. ai sensi e nei limiti del quarto comma dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nella specie la Suprema Corte ha sancito tale principio con riferimento al testo - applicabile "ratione temporis" - dell'art. 48, vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 ed ha, inoltre, precisato che il risultato che scaturisce dall'affermata interpretazione, laddove importa che la medesima ricchezza viene ad essere assoggettata ad una doppia imposizione, quella ex art. 154 citato e quella ex art. 48, non viola l'art. 127 del d.P.R. n. 917 del 1986, posto che, essendo quest'ultima una norma di legge ordinaria, l'art. 48 ne segna una deroga).

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST., Legge 26/07/1984 num. 407 art. 1, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 135, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 136 com. 1, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 154 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)