Sez. 5, Sentenza n. 2439 del 05/02/2007 (Rv. 595939 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE | Mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale - Sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale - Applicabilità anche in caso di definizione agevolata delle violazioni - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 12, comma secondo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)