Sez. 5, Sentenza n. 15554 del 07/07/2006 (Rv. 591903 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE | Art. 2 della legge n. 18 del 1983 - Sospensione della licenza di esercizio commerciale - Presupposti - Accertamento di tre violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale - Computabilità delle violazioni definite con oblazione - Entrata in vigore dell'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità ai procedimenti in corso - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, la nuova disciplina dell'oblazione introdotta dall'art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 non trova applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale disposizione, non essendo quest'ultima richiamata dall'art. 25 del d.lgs., il quale, nel dettare la disciplina transitoria, circoscrive l'efficacia retroattiva delle nuove disposizioni in materia soltanto agli artt. 3, 4, 5, 6, 8 e 12. Pertanto, in riferimento alla violazione dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, resta applicabile ai procedimenti in corso l'art. 2, quarto e quinto comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, il quale, nel prevedere la sospensione della licenza dell'esercizio commerciale qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni, stabilisce che debba tenersi conto anche delle violazioni per le quali sia intervenuto il procedimento di definizione agevolata previsto nel medesimo articolo.
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1983 num. 18 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)