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Sez. 1, Sentenza n. 1478 del 11/02/1987 (Rv. 450917 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - COMMERCIO SENZA LICENZA - ORDINE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONI PECUNIARIE - ANNULLAMENTO DELL'ORDINE IN SEDE GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA - CONSEGUENTI DECLARATORIE D'ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA IN SEDE DI OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450917-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - COMMERCIO SENZA LICENZA - ORDINE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONI PECUNIARIE - ANNULLAMENTO DELL'ORDINE IN SEDE GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA - CONSEGUENTI DECLARATORIE D'ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA IN SEDE DI OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Qualora, nella comune premessa dell'apertura di un Esercizio di vendita al pubblico senza la prescritta autorizzazione municipale, vengano emessi a carico dello stesso soggetto un ordine del sindaco di chiusura del predetto Esercizio ed un'ordinanza-ingiunzione dell'amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, irrogativa di sanzione pecuniaria, la pronuncia, con la quale il giudice amministrativo, in Sede di giurisdizione di legittimità ed in contraddittorio con il comune, annulli il primo provvedimento, non può di per sè implicare, nell'ambito del procedimento instaurato davanti al giudice ordinario con opposizione contro quell'ordinanza-ingiunzione, la declaratoria d'illegittimità di quest'ultima, considerando che un'autorità vincolante del giudicato deve essere esclusa, perché l'amministrazione è rimasta estranea al precedente giudizio ed è titolare di un'autonoma posizione di diritto soggettivo, salva restando, peraltro, la utilizzabilità da parte del giudice dell'opposizione, come concorrenti elementi di convincimento, degli accertamenti effettuati dal giudice amministrativo circa l'indicato presupposto comune ad entrambi i provvedimenti. (V 2900/85, mass n 440657).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 24 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)