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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29142 del 20/10/2021 (Rv. 662620 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE | Redditi costituiti da proventi da attività illecita - Indeducibilità dei costi - Condizioni - Sentenza di patteggiamento - Rilevanza.
Stato
decisa il 2021-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662620-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE

In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012), la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., avendo natura di sentenza di condanna, è idonea ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, ben potendo le sue risultanze essere utilizzate come prova dal giudice tributario.

Legge 27/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)