Sez. 5, Ordinanza n. 7275 del 19/03/2024 (Rv. 670585-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE | Indeducibilità dei costi ex art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 - Accertamento incidentale del reato da parte del giudice tributario - Esclusione - Limiti della cognizione del giudice tributario.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE
In tema di indeducibilità dei costi e delle spese, ex art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, per beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il P.M. abbia esercitato l'azione penale, il giudice tributario non può accertare incidentalmente l'esistenza della fattispecie delittuosa, ma deve limitarsi a verificare che la condotta oggetto del giudizio penale sia riferibile a quella contestata nel giudizio tributario e ad accertare che i costi di produzione disconosciuti attengano alla fattispecie delittuosa contestata.
Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)