Sez. 1, Sentenza n. 481 del 16/02/1966 (Rv. 320953 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - FIDUCIARI - IN FRODE ALLA LEGGE TRIBUTARIA - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - ILLICEITA DELLA CAUSA.*
CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - FIDUCIARI - IN FRODE ALLA LEGGE TRIBUTARIA - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - ILLICEITA DELLA CAUSA.*
L'interesse che il negozio fiduciario si propone di realizzare deve essere lecito, se invece e diretto ad eludere la legge, il negozio, ponendo in essere un risultato vietato, deve essere dichiarato nullo. Non puo, pertanto, il fiduciante invocare il negozio fiduciario, allo scopo di ottenere un, attivita particolare ed ulteriore da parte del fiduciario, se egli stesso assume che quest'ultimo ha agito da prestanome al fine di aiutare esso fiduciante ad eludere il fisco. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)