Sez. 3, Sentenza n. 7176 del 10/04/2015 (Rv. 635028 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Assicurazione contro gli infortuni - Clausola di subordinazione del diritto di agire in giudizio dell'assicurato al previo esperimento di perizia contrattuale sulla quantificazione dei danni - Carattere abusivo ex art. 1469 bis e ss. cod. civ. (applicabili "ratione temporis") - Ragioni - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE
In materia di assicurazione contro gli infortuni, la clausola contrattuale che subordini il diritto dell'assicurato di agire in giudizio al previo esperimento di una perizia contrattuale arbitrale sulla quantificazione dei danni, allorché comporti un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, deve ritenersi abusiva ai sensi degli artt. 1469 bis e ss. cod. civ. ("ratione temporis" vigenti). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto abusiva la clausola che prevedeva che la decisione arbitrale, presa a maggioranza, fosse definitivamente vincolante per entrambe le parti, poneva sull'assicurato, pur se il lodo avesse confermato "in toto" la congruità della sua richiesta, le intere spese del proprio arbitro ed il 50 percento di quelle del presidente del collegio, e, infine, attribuiva al collegio peritale la facoltà di rinviare "ad libitum" la propria decisione ad epoca da definirsi "ove ne riscontri l'opportunità", con il solo potere - ma non l'obbligo - di concedere all'assicurato un anticipo sull'indennizzo, senza che ne fosse determinata la misura minima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905, Legge 06/02/1992 num. 52 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)