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Sez. 3, Sentenza n. 13312 del 30/06/2015 (Rv. 635911 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Contratto di assicurazione - Condizione generale impositiva di clausola compromissoria - Contenuto - Previsione di onorari per gli arbitri - Correlazione degli stessi in misura non proporzionale al valore della causa ed indipendentemente dall'esito del giudizio - Vessatorietà - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635911-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE

In materia di contratto di assicurazione, la clausola compromissoria, inserita nelle condizioni generali di contratto, che preveda un meccanismo di corresponsione dell'onorario agli arbitri correlato al valore della causa, ma non in misura proporzionale, e indipendente dall'esito della controversia (nella specie, concretizzato nell'obbligo di pagare il compenso dell'arbitro rispettivamente nominato e di metà di quello dovuto al terzo), ha natura vessatoria se limiti il diritto dell'assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all'esborso di rilevanti somme per gli onorari degli arbitri, non proporzionate a quelle riconoscibili a titolo risarcitorio, con valenza dissuasiva dal ricorso all'arbitrato, sì da favorire comportamenti dilatori dell'assicuratore in pregiudizio del diritto di difesa dell'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)