Sez. 5, Sentenza n. 27320 del 13/12/2018 Cc. (dep. 19/06/2019) Rv. 276641 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Correzione ex art. 130 cod. proc. pen. del decreto che dispone il giudizio dichiarato nullo dal tribunale - Abnormità strutturale - Sussistenza - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio, pronunciata dal tribunale ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., procede alla correzione del provvedimento che, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., non può essere operata nei confronti di un atto nullo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice dell'udienza preliminare deve instaurare una nuova udienza preliminare e provvedere all'esito della sua celebrazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)