Sez. 3, Sentenza n. 11743 del 20/11/1998 (Rv. 520891 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI | Giudizio instaurato a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione delle disposizioni civili della sentenza penale - Disciplina ex art. 394 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Intervento di terzi in causa - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI
Il giudizio che si celebra a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza penale ai fini civili è un giudizio di rinvio in sede civile e grado d'appello cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 394 cod. proc. civ. relative ai limiti propri dello stesso. Consegue che non è consentito l'allargamento del giudizio con l'intervento di terzi. Pertanto, chi non ha partecipato al processo penale, non può neanche intervenire adesivamente in sede di rinvio per gli interessi civili, a meno che non sia titolare, nei confronti di entrambe le parti di un diritto autonomo che la legittimerebbe a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ., al fine di escludere un pregiudizio giuridico attuale che dall'esecuzione della sentenza potrebbe derivargli.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)